Statuto

SCARICA L’ORIGINALE:  Statuto della Caritas Diocesana di Albenga Imperia

 

ART. 1: NATURA

La Caritas Diocesana é l’organismo pastorale della Diocesi di Albenga-Imperia, istituito e presieduto dal Vescovo, per promuovere e favorire, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza del precetto evangelico della carità nella comunità ecclesiale diocesana. Avendo la sua attività prevalente compito educativo e pedagogico, per testimoniare la carità adotterà forme consone ai tempi e alle necessità, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione alle persone e alle comunità in situazioni di difficoltà e di bisogno. La Caritas Diocesana è lo strumento ufficiale per la promozione e il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali della Chiesa locale.

ART. 2: FINALITÀ SPECIFICHE

I compiti della Caritas Diocesana sono i seguenti:

a) Richiamare incessantemente la comunità cristiana alla propria identità di Chiesa che ha la carità come dimensione permanente del suo essere e agire.

b) Promuovere nella Diocesi, nelle parrocchie e nei gruppi l’animazione del senso della carità verso chiunque si trovi in situazione di difficoltà, aiutando a tradurlo in gesti concreti con carattere promozionale e preventivo.

c) Promuovere e sostenere le Caritas parrocchiali.

d) Curare e sostenere in modo sistematico la formazione degli animatori della Pastorale della carità.

e) Coordinare le iniziative e le opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana;

f) Organizzare in collaborazione con la Caritas Italiana e coordinare a livello diocesano interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità.

g) Preparare e promuovere raccolte di fondi, in particolare l’Avvento di fraternità e la Quaresima di carità.

h) In collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana:

– realizzare studi e ricerche sui bisogni presenti nella comunità diocesana per aiutare a scoprirne le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo, nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l’azione delle istituzioni civili e un’adeguata legislazione;

– promuovere il volontariato familiare e di gruppo e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana sia professionale che volontario impegnato nei servizi sociali, sia pubblici che privati, e nelle attività di promozione umana;

– contribuire allo sviluppo umano e sociale dei paesi in via di sviluppo con la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, con prestazione di servizi, con aiuti economici, anche coordinando le iniziative dei vari gruppi e movimenti di ispirazione cristiana;

i) Diffondere e sostenere la proposta del Servizio Civile e dell’Anno di Volontariato Sociale.

ART. 3: COLLABORAZIONI PASTORALI

La Caritas Diocesana, collabora con tutti gli altri Uffici Pastorali nella formulazione dei progetti/programmi di pastorale unitaria diocesana.

ART. 4: ORGANI DELLA CARITAS DIOCESANA

Organi della Caritas Diocesana sono:

  1. a) il Presidente, che è sempre il Vescovo;
  2. b) il Direttore, coadiuvato da uno o più Vice Direttori;
  3. c) la Giunta Direttiva;
  4. d) il Consiglio Direttivo;
  5. e) la Consulta;

ART. 5: IL DIRETTORE

Il Direttore, nominato dal Vescovo, dirige l’attività ordinaria della Caritas Diocesana, a norma dello Statuto. Egli:

  1. a) rappresenta la Caritas Diocesana;
  2. b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
  3. c) promuove e coordina l’attività della Caritas Diocesana, con la collaborazione della Giunta Direttiva.

ART. 6: LA GIUNTA DIRETTIVA

Il Direttore può essere coadiuvato da uno o più Vice Direttori e dai Responsabili di settore (ad es. i responsabili di: Opere Segno, Volontariato Civile, Anno Volontariato Sociale, …) proposti dallo stesso Direttore e poi approvati dal Vescovo; questi costituiscono la Giunta Direttiva della Caritas Diocesana.

ART. 7: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, oltre ai membri della Giunta Direttiva, è costituito: da un sacerdote designato dal Consiglio Presbiterale;

da un religioso e da una religiosa designati dagli Organi Diocesani dell’U.S.M.I. e del C.I.S.M. da un rappresentante designato da ogni Vicariato;

da un rappresentante designato dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali; da un delegato dei Diaconi permanenti.

Le persone designate devono essere dotate di particolare sensibilità, competenza ed esperienza caritativa.

ART.7 BIS: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  1. a) da il suo parere sui programmi di attività e ne verifica l’attuazione,
  2. b) approvare i rendiconti;
  3. c) esamina e le nuove iniziative di carità che la Caritas intende promuovere;
  4. d) verificare la validità pastorale delle opere già esistenti collegate con la Caritas Diocesana; Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

ART. 8: LA CONSULTA DELLE OPERE CARITATIVE ASSISTENZIALI

La Consulta è costituita dai rappresentanti di tutti gli organismi di volontariato di ispirazione cristiana e delle istituzioni assistenziali e caritative della Diocesi. Essa è l’organismo, attraverso il quale la Caritas Diocesana:

  1. a) persegue il compito di coordinare le iniziative di volontariato e delle opere caritative assistenziali;
  2. b) facilita la formazione e l’aggiornamento degli operatori e dei volontari;
  3. c) collabora al perfezionamento e all’aggiornamento delle istituzioni.

La Consulta viene convocata dalla Caritas Diocesana una volta l’anno, d’intesa con il Vicario episcopale per il coordinamento dell’attività pastorale.

ART. 9: LA CARITAS NON GESTISCE OPERE PERMANENTI

La Caritas Diocesana non gestisce, normalmente, opere permanenti, ma le affida a cooperative e/o enti di chiara ispirazione cristiana. Può promuovere l’istituzione di opere permanenti, lasciandone appena possibile la gestione diretta; tali realtà rimangono collegate con la Caritas Diocesana (per es. attraverso la presenza nel Consiglio Direttivo della Caritas Diocesana di un responsabile dell’opera permanente). La Caritas Diocesana svolge funzioni di vigilanza e di controllo su queste opere e dà ad esse il suo sostegno affinché siano significative ed esemplari.

ART. 10: MEZZI ECONOMICI

La Caritas Diocesana trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:

  1. a) dalle offerte raccolte nelle forme che risulteranno più opportune;
  2. b) dalle raccolte straordinarie in occasione di pubbliche calamità;
  3. c) da eventuali donazioni ed oblazioni di enti e persone.

Sarà reso conto pubblicamente del denaro ricevuto e del suo impiego.

La Caritas Diocesana ha una sua cassa e un bilancio distinto da quello degli altri Uffici Diocesani. In conformità al can. 1267 par. 3 del Codice di Diritto Canonico, le offerte ricevute per un determinato fine non possono essere impiegate che a quel fine.

La Caritas tuttavia costituisce un limitato fondo di riserva con le offerte ad essa affidate, per interventi in casi di particolare emergenza.

ART. 11. RAPPORTI CON LA CARITAS ITALIANA

La Caritas Diocesana è organismo pastorale, espressione originale della Chiesa locale. Essa, subordinatamente agli indirizzi e ai programmi pastorali della Diocesi, opera in armonia con gli indirizzi generali della Caritas Italiana e in spirito di comunione e di collaborazione con le altre Caritas Diocesane. Gli interventi di emergenza nazionale e intemazionale sono coordinati dalla Caritas Italiana.

ART. 12: RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI CIVILI DEL TERRITORIO

La Caritas Diocesana mantiene rapporti con tutte le strutture civili preposte ad attività assistenziali, in atteggiamento di collaborazione e di servizio.

ART. 13: RAPPORTI CON IL DELEGATO REGIONALE

Il Direttore della Caritas Diocesana:

partecipa alle riunioni indette dal Delegato Regionale;tiene i collegamenti e collabora con il Delegato Regionale e con le Caritas Diocesane della Regione, per la realizzazione delle delibere e degli indirizzi della Conferenza Episcopale Regionale, con particolare attenzione ai problemi del territorio.

ART. 14: DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche hanno durata di un quinquennio e possono essere riconfermate. ART. 15: ESTINZIONE DELLA CARITAS

L’estinzione della Caritas Diocesana potrà essere deliberata dal Vescovo, il quale disporrà anche per la devoluzione dei beni ad attività assistenziali diocesane.

ART. 16

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di diritto canonico universale e particolare.

Albenga, 1 gennaio 2016 Solennità di Maria Madre di Dio